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Comunicazione dell’opzione di cessione del credito per spese 2022 ovvero delle rate residue delle detrazioni per le spese 2020 e 2021

La comunicazione per l’esercizio dell’opzione di cessione del credito, qualora il contratto di cessione non sia stato concluso alla data del 31.03.2023, può essere effettuata dal beneficiario della detrazione con le modalità della remissione in bonis se la cessione è eseguita a favore di banche, intermediari finanziari iscritti nell’albo, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto nell’albo o imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia. Pertanto, i contribuenti che non hanno rispettato il termine del 31.03.2023 per l’invio all’Agenzia delle Entrate della comunicazione per l’opzione sconto o cessione relativa alle spese del 2022, ovvero alle rate residue delle detrazioni per le spese 2020 e 2021, possono avvalersi della remissione in bonis, pagando la sanzione di 250 euro (art. 2, c. 1 D.L. 16/2012), entro la scadenza di presentazione della prima dichiarazione utile, 30.11.2023.

Per le spese sostenute dal 1.01.2022 al 31.12.2022 relativamente agli interventi rientranti nella disciplina del superbonus, la detrazione può essere ripartita, su opzione del contribuente, in 10 quote annuali di pari importo a partire dal periodo d’imposta 2023. L’opzione, sfruttabile dai contribuenti che non hanno sufficiente capacità fiscale, è irrevocabile e deve essere espressa nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2023, da presentare nel 2024. E’ esercitabile a condizione che la prima quota detraibile relativa alle spese del 2022 non sia indicata nella relativa dichiarazione dei redditi, ossia quella da presentare nel 2023.