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DISCIPLINA DELL’IVA PER CASSA

Il sistema dell’Iva per Cassa è un particolare regime previsto per i contribuenti con volume d’affari non superiore a 2 milioni di euro, in base al quale l’imposta diventa esigibile nel momento del pagamento del corrispettivo e, per il cedente/prestatore, la detrazione resta sospesa fino a quando i beni/servizi acquistati non vengono pagati ai rispettivi fornitori.

Effetti dell’opzione

Gli effetti dell’opzione per il regime dell’Iva per Cassa si producono esclusivamente in capo al cedente/prestatore. Per il cessionario/committente, il diritto alla detrazione sorge in ogni caso al momento di effettuazione dell’operazione.

Operazioni attive escluse

Sono escluse dalla disciplina del “cash accounting” le operazioni:

  • effettuate nell’ambito di regimi speciali di determinazione dell’imposta;

  • effettuate nei confronti di soggetti che non agiscono nell’esercizio di imprese, arti o professioni, anche se residenti all’estero;

  • effettuate nei confronti dei soggetti che assolvono l’IVA mediante il meccanismo del “reverse charge“;

  • soggette a “split payment“;

  • ad esigibilità differita “per natura”;

  • con l’estero non soggette a IVA in Italia

Operazioni passive escluse

Sono escluse dal differimento del diritto alla detrazione:
  • gli acquisti di beni e servizi assoggettati a IVA con il meccanismo del “reverse charge”;

  • gli acquisti intracomunitari di beni;

  • le importazioni di beni;

  • le estrazioni di beni dai depositi IVA.

Esercizio, revoca e cessazione dell’opzione

L’opzione per l’applicazione del regime dell’Iva per Cassa:

  • si desume dal comportamento concludente del contribuente;

  • deve essere successivamente comunicata all’Agenzia delle Entrate.

L’opzione, può essere oggetto di revoca ovvero di cessazione per effetto del superamento della soglia massima di volume d’affari.