Il sistema dell’Iva per Cassa è un particolare regime previsto per i contribuenti con volume d’affari non superiore a 2 milioni di euro, in base al quale l’imposta diventa esigibile nel momento del pagamento del corrispettivo e, per il cedente/prestatore, la detrazione resta sospesa fino a quando i beni/servizi acquistati non vengono pagati ai rispettivi fornitori.
Effetti dell’opzione
Gli effetti dell’opzione per il regime dell’Iva per Cassa si producono esclusivamente in capo al cedente/prestatore. Per il cessionario/committente, il diritto alla detrazione sorge in ogni caso al momento di effettuazione dell’operazione.
Sono escluse dalla disciplina del “cash accounting” le operazioni:
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effettuate nell’ambito di regimi speciali di determinazione dell’imposta;
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effettuate nei confronti di soggetti che non agiscono nell’esercizio di imprese, arti o professioni, anche se residenti all’estero;
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effettuate nei confronti dei soggetti che assolvono l’IVA mediante il meccanismo del “reverse charge“;
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soggette a “split payment“;
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ad esigibilità differita “per natura”;
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con l’estero non soggette a IVA in Italia
Operazioni passive escluse
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gli acquisti di beni e servizi assoggettati a IVA con il meccanismo del “reverse charge”;
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gli acquisti intracomunitari di beni;
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le importazioni di beni;
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le estrazioni di beni dai depositi IVA.
L’opzione per l’applicazione del regime dell’Iva per Cassa:
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si desume dal comportamento concludente del contribuente;
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deve essere successivamente comunicata all’Agenzia delle Entrate.