Il comma 106 dell’articolo 1, legge 197/2022 ripropone la cosiddetta estromissione degli immobili strumentali, la disciplina che consente di trasferire alla sfera patrimoniale privata in maniera agevolata, fiscalmente meno onerosa, immobili strumentali per destinazione (cioè utilizzati dall’imprenditore in maniera esclusiva e diretta per l’esercizio dell’impresa, a prescindere dalla classificazione catastale) e per natura (cioè quelli “che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni” e che si considerano strumentali anche se non utilizzati direttamente dall’imprenditore o se dati in locazione o comodato. Vi rientrano gli immobili accatastati nei gruppi B, C, D ed E e quelli appartenenti alla categoria A/10 se la destinazione a ufficio è prevista nella licenza o concessione edilizia).
L’agevolazione è riservata a chi, alla data del 31 ottobre 2022, aveva la qualifica di imprenditore individuale (anche in stato di liquidazione) e l’ha conservata fino al 1° gennaio 2023.
I beni che possono essere esclusi dal patrimonio dell’impresa sono quelli posseduti alla data del 31 ottobre 2022.
L’opzione per l’estromissione va esercitata tra il 1° gennaio e il 31 maggio 2023, ma gli effetti retroagiscono al 1° gennaio 2023, ciò significa che il bene strumentale estromesso si considera posseduto nella sfera privata dell’imprenditore per l’intera annualità 2023.